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Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria
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Diritto di accesso ai documenti amministrativi

L’istituto dell'accesso documentale è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”) ed è il diritto di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi. Tale diritto è subordinato alla dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, strettamente connesso a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. 

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata ed è rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 

La richiesta di accesso documentale non ammette richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa. Al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico è necessario presentare una richiesta sarà, invece, possibile presentare istanza di accesso civico generalizzato

Modalità di presentazione dell'istanza di accesso documentale: 

La richiesta è rivolta all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede la visione: Articolazione degli uffici dell'Agenzia - Tipologie di procedimento dell'Agenzia 

E può essere attuata secondo le seguenti modalità: 

  • accesso informale: la richiesta, anche verbale, è presentata all’ufficio competente ed è trattata senza formalità quando non risultino presenti dei controinteressati e non vi siano dubbi sulla sua ammissibilità. 
  • accesso informale: la richiesta in forma scritta è inviata all’ufficio competente tramite l'utilizzo dell’apposito modello pubblicato in questa sezione. I tal caso l'istanza può essere inviata tramite le seguenti modalità alternative: 
    • per via telematica - secondo le modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 -  all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) adisu@pec.it o di posta elettronica ordinaria adisu@adisu.umbria.it
    • raccomandata all’indirizzo: A.Di.S.U. - via Benedetta, n. 14 - 06123, Perugia
    • consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia, durante i seguenti orari di apertura al pubblico: 
      • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
      • il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30

Se sono presenti dei controinteressati, l’ufficio provvede a notificare agli stessi l’istanza, con l’invito a presentare eventuali motivate opposizioni alla richiesta di accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Una volta ricevuta la richiesta di accesso documentale il Responsabile del procedimento deve rispondere nel termine di 30 giorni, decorsi i quali, questa si intende respinta.

In caso di accoglimento dell’istanza, l’ufficio provvede a non rendere visibili gli eventuali dati personali di soggetti terzi presenti nei documenti (e i dati che comunque consentano, anche indirettamente, l’individuazione delle persone fisiche, salvo che siano strettamente necessari in relazione all’interesse rappresentato dall’istante).

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso gerarchico all’Organo di vertice dell'Agenzia, entro 30 giorni, trasmettendo il ricorso anche agli eventuali controinteressati. E' possibile presentare anche ricorso al Tribunale amministrativo regionale - ai sensi degli articoli 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 116 del Codice del processo amministrativo - sempre entro 30 giorni, notificando il ricorso oltre che all’Amministrazione anche agli eventuali controinteressati o in alternativa chiedere al Difensore civico regionale. Si può inoltre presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi in cui non sia stato già proposto ricorso al TAR per gli stessi motivi.  

 

Sezione a cura

Castrica Stefania

Privacy, prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione attività Umbria Academy
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