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Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria
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Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Cos’è il diritto di accesso ai documenti amministrativi

L’istituto dell'accesso documentale è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”) ed è il diritto di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi. Tale diritto è subordinato alla dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, strettamente collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. 

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata ed è rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 

L'accesso documentale non ammette richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa. Al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico sarà, invece, possibile presentare istanza di accesso civico generalizzato

Cosa si può chiedere

È possibile richiedere ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti. I documenti possono essere interni o non, relativi a uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica Amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata.

Modalità di presentazione dell'istanza di accesso documentale

La richiesta, sottoscritta dall'interessato, è rivolta all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede la visione (Articolazione degli uffici dell'Agenzia - Tipologie di procedimento dell'Agenzia) e può essere presentata secondo le seguenti modalità: 

  • accesso informale: la richiesta, anche verbale, è presentata all’ufficio competente ed è trattata senza formalità quando non risultino presenti dei controinteressati e non vi siano dubbi sulla sua ammissibilità. 

  • accesso formale: la richiesta in forma scritta è inviata all’ufficio competente tramite l'utilizzo dell’apposito modello pubblicato in questa pagina, tramite le seguenti modalità alternative: 

    • via telematica - sulla base di quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 -  all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) adisu@pec.it o di posta elettronica ordinaria adisu@adisu.umbria.it

    • raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (A.Di.S.U.), via Benedetta, n. 14 - 06123, Perugia

    • consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Agenzia, nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

      • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

      • il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30

La richiesta deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le richieste contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza la documentazione per la quale si richiede l’accesso o di valutare l’interesse che fonda l’esercizio di tale diritto.

Tempistica di evasione della richiesta di accesso documentale 

Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il Responsabile del procedimento decide sulla medesima con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al richiedente. 

Se sono presenti dei controinteressati, l’ufficio competente provvede a notificare agli stessi l’istanza, con l’invito a presentare eventuali motivate opposizioni alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

  • In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della persona e l’ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata, munito di delega scritta, può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti. L'ufficio competente provvede a non rendere visibili gli eventuali dati personali di soggetti terzi presenti nei documenti (e i dati che comunque consentano, anche indirettamente, l’individuazione delle persone fisiche, salvo che siano strettamente necessari in relazione all’interesse rappresentato dall’istante).

  • In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento  dello stesso, il richiedente può presentare ricorso gerarchico all’Organo di vertice dell'Agenzia, entro 30 giorni, trasmettendo il ricorso anche agli eventuali controinteressati. E' possibile presentare anche ricorso al Tribunale amministrativo regionale - ai sensi degli articoli 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 116 del Codice del processo amministrativo - sempre entro 30 giorni, notificando il ricorso oltre che all’Amministrazione anche agli eventuali controinteressati o in alternativa chiedere al Difensore civico regionale. Si può inoltre presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi in cui non sia stato già proposto ricorso al TAR per gli stessi motivi.  

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Castrica Stefania

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