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Sono considerati CFU in attesa di convalida, quei crediti formativi relativi a:

  • esami sostenuti all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale;
  •  
  • passaggi di corso;
  • tirocini tecnico/pratici iniziati, ma non ancora conclusi alla data del 10 agosto per i quali lo studente non ha facoltà di scelta rispetto al periodo di frequenza;

 Si tratta quindi di tutti quei casi in cui lo studente abbia inoltrato richiesta presso i competenti organi degli atenei o istituti universitari per il relativo riconoscimento, poiché tali crediti non risultano essere ancora registrati né conseguiti.

Gli studenti che dichiarano CFU in attesa di convalida, non riceveranno la I rata della Borsa di Studio entro il 31 dicembre. Infatti il controllo sulla reale maturazione di tali crediti verrà effettuato entro la data del 31 Marzo al fine di poter procedere o meno alla eventuale liquidazione della I rata. Non sono considerati in nessun caso crediti in attesa di convalida quelli relativi alla votazione finale e quelli che fanno riferimento a moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva, ovvero che richiedono ancora il completamento.

Lo studente ripetente o fuori corso intermedio è quello studente iscritto e frequentante che non abbia superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all’anno di corso successivo. Il possesso di tale requisito determina l’ammissione o meno al concorso per la concessione della Borsa di Studio o l’eventuale revoca, in base ai controlli effettuati nei  rispettivi atenei o istituti universitari umbri.

Non avendo conseguito i 20 CFU previsti da bando, lo studente non avrà diritto all’erogazione del saldo della Borsa di Studio. Al fine di poter mantenere l’idoneità e non essere dichiarato decaduto, con conseguente restituzione delle somme percepite e del corrispettivo dei servizi goduti, dovrà acquisire i 20 CFU richiesti entro la data del 30 novembre.

Non avendo conseguito i crediti necessari al mantenimento dell’idoneità, lo studente matricola che al 30 novembre matura meno di 20 CFU decadrà dal beneficio assegnato. La decadenza verrà dichiarata tramite un provvedimento che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

La decadenza dai benefici comporta la restituzione delle somme eventualmente riscosse relative alla Borsa di Studio, alla Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, all’importo eventualmente corrisposto come contributo della Mobilità Internazionale ed al valore corrispettivo dei servizi ad essa associati.

Nel caso in cui lo studente ritenga che ricorrano le giuste motivazioni, potrà presentare  istanza di riesame al provvedimento di decadenza in modo che la propria posizione possa essere rivalutata ed eventualmente variata. L’istanza di riesame per la rivalutazione della propria posizione è presentabile SOLAMENTE con riferimento all’atto di decadenza.

In seguito alla pubblicazione dell’atto di decadenza, in assenza di istanza di riesame, l’Agenzia procederà ad individuare, attraverso un atto detto di “contabilizzazione degli importi”, la somma esatta che lo studente è tenuto a restituire, sia in riferimento alla quota di Borsa di Studio percepita, alla Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e all’importo eventualmente corrisposto come contributo della Mobilità Internazionale, sia in riferimento al valore corrispettivo dei servizi abitativi e ristorativi usufruiti. Non è ammessa istanza all’atto di contabilizzazione che possa riguardare la posizione di “decaduto” dello studente, già dichiarata con l’atto di decadenza. L’eventuale istanza presentata all’atto di contabilizzazione, potrà riguardare esclusivamente la correttezza o meno delle somme richieste.

L’esito della contabilizzazione, le modalità e le scadenze con cui le somme potranno essere restituite verranno notificato allo studente tramite raccomandata all’indirizzo di residenza indicato al momento di presentazione dell’istanza online.

La prima cosa da fare sarà quella di rilevare tale situazione presso la Segreteria studenti dell'università competente, richiedendo che il proprio profilo di merito sia aggiornato. Sarà poi necessario segnalare la situazione anche al competente ufficio dell’Agenzia, attraverso istanza online, con cui potrà essere illustrata la problematica riscontrata. Se necessario, l’ufficio provvederà poi a contattare  direttamente la Segreteria interessata.

Nel calcolo dell’anzianità universitaria vengono presi in considerazione TUTTI gli anni di iscrizione universitaria a partire dall’anno di prima immatricolazione. Anche nel caso di trasferimento da altra Università o Istituto universitario, l’anzianità viene calcolata a partire dall’anno di prima immatricolazione a tale Università o Istituto.

È consentita, ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione, una sola rinuncia agli studi: in questo caso se lo studente si immatricola di nuovo verrà considerato al primo anno di iscrizione universitaria.

L’anzianità di iscrizione in questo caso viene calcolata dall’anno di immatricolazione al corso di laurea magistrale.

Nella compilazione della domanda online,quindi, lo studente  dovrà indicare come anno di prima immatricolazione quello alla magistrale e non quello della triennale.

ART. 24
DOCUMENTAZIONE REDDITI E PATRIMONI PRODOTTI ALL’ESTERO
1. I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede all’estero e ha percepito redditi e/o è proprietario
di patrimoni all’estero sono calcolati sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese di origine nel 2022 da
ciascun componente del nucleo familiare, e dal 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2022, rapportando il
valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei
componenti e alle eventuali maggiorazioni.
2. Gli studenti stranieri devono integrare l’istanza di borsa di studio presentando la documentazione attestante i
redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all’estero, mediante upload, accedendo al portale dell’Agenzia
www.adisu.umbria.it sezione Area studenti/Accesso area riservata studenti/Trasmissione documentazione –
Documentazione redditi e patrimoni posseduti all’estero, entro i seguenti termini perentori:
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a) 5 settembre 2023 (ore 12.00) per il conseguimento dell’idoneità alla borsa di studio e la conferma e/o nuova
assegnazione dei servizi mensa e alloggio a titolo gratuito con decorrenza 1 ottobre 2023;
b) 31 gennaio 2024 (ore 12.00) per il conseguimento dell’idoneità alla borsa di studio e l’assegnazione dei servizi
mensa e alloggio a titolo gratuito con decorrenza, massimo, 28 febbraio 2024.
3. Fino alla corretta e completa trasmissione della documentazione di cui al presente articolo entro i termini stabiliti,
gli studenti in possesso dei requisiti di iscrizione e di merito risulteranno idonei sospesi alla borsa di studio per
requisiti di reddito in corso di accertamento, con la possibilità di fruire a pagamento del servizio mensa alla tariffa
di euro 4.50 /pasto;
4. Lo studente è tenuto alla conservazione della documentazione dei redditi e dei patrimoni posseduti all’estero in
originale cartaceo.
5. A.Di.S.U. Umbria si riserva di chiedere in corso d’anno la predetta documentazione ai fini dell’eventuale
controllo sulla situazione reddituale.
6. Entro 15 giorni lavorativi dalla corretta e completa trasmissione della documentazione di cui al presente articolo,
gli studenti risultati idonei assegnatari di borsa di studio potranno accedere a titolo gratuito ai servizi mensa e
alloggio, quest’ultimo se richiesto e nei casi di disponibilità di posti letto.
7. Il mancato rispetto del termine di cui:
a) al precedente comma 2, lettera a) – 5 settembre 2023 – comporta l’esclusione dall’elenco degli idonei alla
borsa di studio con posto letto di cui all’art. 48, comma 1, lett. a) e dal Calendario delle assegnazioni dei posti
letto di cui all’art. 9, comma 4.
b) al precedente comma 2, lettera b) - 31 gennaio 2024 – comporta l’esclusione dal concorso.
8. La documentazione dei redditi e dei patrimoni prodotti e posseduti all’estero deve riportare le seguenti
informazioni:
a) la composizione del nucleo familiare dello studente alla data di presentazione dell’istanza con specificate le
date di nascita e lo stato civile di tutti i componenti del nucleo;
b) ove sia presente un solo genitore o nessuno:
1) le eventuali sentenze di separazione e/o divorzio dei genitori;
2) l’eventuale certificato di decesso di uno o entrambi i genitori;
3) la certificazione di irreperibilità effettuata dalle autorità competenti nel caso di uno o entrambi i
genitori irreperibili;
4) l’atto di nomina del tutore rilasciato dalle autorità competenti nel caso di presenza di tutore nello
stato di famiglia;
c) il valore del reddito conseguito nell’anno 2022, mediante certificazione rilasciata da Amministrazione
pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi lordi complessivi (incluse le tasse) da lavoro
o pensione percepiti da ciascuno dei componenti maggiorenni della famiglia nell'anno solare 2022;
d) ove siano presenti componenti maggiorenni del nucleo che non producono redditi:
1) l’eventuale condizione di non occupazione o status di casalinga;
2) l’eventuale stato di disoccupazione;
3) l’ammontare dell’eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
4) l’eventuale iscrizione a scuola o all’università (tale documento non deve essere legalizzato, ma solo
tradotto);
e) la presenza o assenza di patrimoni immobiliari alla data del 31/12/2022, precisando la superficie - espressa
in metri quadrati - degli immobili (casa e fabbricati) posseduti da tutti membri del nucleo familiare, rilasciata
da Amministrazione pubblica competente in materia catastale;
f) la presenza di patrimoni mobiliari (depositi, conti correnti, libretti di risparmio) alla data del 31 dicembre
2022 di ogni singolo componente il nucleo familiare. Nel caso in cui lo studente presenti la busta paga come
documento attestante il reddito di un componente il nucleo familiare e sia sulla stessa indicato un numero di
conto corrente bancario sul quale viene versato lo stipendio, lo stesso è tenuto a produrre la dichiarazione
della banca che attesti la giacenza media delle somme possedute nel 2022; tale documento non deve essere
legalizzato, ma solo tradotto.
9. Tutta la documentazione di cui al precedente comma 8 – come indicato nel sito del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/traduzione-elegalizzazione-
documenti.html) - dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità pubbliche del Paese ove i
documenti sono stati prodotti, avere valore legale nello stesso, ed essere:
a) legalizzata - ai sensi dell’art. 33 del DPR 445/2000 - dalle autorità diplomatiche italiane competenti per
territorio (ufficio legalizzazioni presso l’Ambasciata o Consolato Generale), oppure legalizzata con le modalità
previste dagli accordi internazionali (apposizione dell’Apostille sui documenti rilasciati dalla autorità estera,
secondo quanto prescrive la Convenzione dell’Aja/1961 tra le Nazioni aderenti o regolamenti Europei o
eventuali accordi bilaterali tra gli stati in materia di legalizzazione di documenti di diritto privato a valere per
l’estero);
b) corredata da una traduzione asseverata in lingua italiana ad opera della competente Autorità diplomatica o
consolare italiana. La traduzione può anche essere effettuata da un traduttore ufficiale accreditato. In questo
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caso dovrà essere corredata dal verbale di traduzione e la firma del redigente il verbale dovrà essere
legalizzata a mezzo apostille o presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese estero di provenienza.
10. Solo per gli studenti matricole, che si iscrivano per la prima volta ad un Ateneo/Istituto Universitario Italiano e
che arrivino in Italia con i documenti in lingua originale, recanti il timbro del Ministero degli Affari Esteri, non
tradotti e non legalizzati dall’autorità diplomatica italiana nel Paese d’origine è consentita la seguente procedura
di legalizzazione:
a) traduzione asseverata in lingua italiana;
b) vidimazione presso la propria Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano;
c) autentica della firma del funzionario diplomatico presso l’ufficio legalizzazione della Prefettura.
11. La documentazione presentata secondo le modalità di cui al precedente comma 10 è valida per il solo anno
accademico corrente e non potrà essere confermata ai fini dell’ottenimento della borsa di studio a.a. 2024/2025.
12. Nel caso di studenti provenienti da Paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane e siano
presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione di cui al precedente comma 8 (ad esempio: conflitti,
calamità naturali, tensioni diplomatiche, ecc…), a fronte di debita certificazione attestante tale impossibilità
rilasciata da Autorità o Organizzazioni internazionali accreditate, da valutare caso per caso, sarà accettata quella
eventualmente già in possesso dello studente, ove conforme alla normativa vigente.
13. Nel caso di studenti provenienti da Paesi a basso sviluppo umano, sulla base dell’elenco di cui all’apposito
decreto del MUR per l’anno accademico 2023/2024, dovrà essere consegnata apposita certificazione di non
appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale redatta e rilasciata
esclusivamente dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza.
14. Non saranno in alcun modo accettate:
a) documentazioni prive di legalizzazione, seppur corredate di traduzione asseverata;
b) dichiarazioni in forma di autocertificazione o affidavit rilasciate sulla base di semplici dichiarazioni dello
studente o dei suoi familiari, nemmeno se redatte da autorità diplomatiche estere sul territorio italiano.
15. Gli studenti stranieri che hanno presentato nel corso dell’anno accademico 2022/2023 la documentazione
inerente il reddito del proprio nucleo familiare, la sua composizione e la consistenza del patrimonio mobiliare e
immobiliare riferita all’anno 2021, ove beneficiari di borsa per lo stesso anno accademico, hanno facoltà di
confermarla in sede di istanza digitale di borsa e non sono tenuti a presentare altra documentazione, ad eccezione
di quanto previsto dal precedente comma 11.

Lo studente; nuovo assegnatario; è tenuto al versamento di un deposito cauzionale infruttifero;per;il risarcimento di eventuali danneggiamenti derivanti da disattenzioni, cattivo uso, colpa o guasti arrecati ai beni, strutture ed arredi delle residenze, nonché di addebito degli oneri per interventi straordinari di cui lo studente si renda personalmente responsabile.

Per qualsiasi tipo di problema riguardante la salute e la sicurezza, il funzionamento degli impianti o l'ordine pubblico all'interno delle residenze ADISU, mettiti in contatto immediatamente con il Referente amministrativo della Residenza o, se assente, con l’addetto al servizio di portineria.

Gli importi delle tariffe mensili da corrispondere per un posto letto residuo a pagamento in camera doppia o singola, sono definite annualmente dal bando di concorso e sono comprensive delle spese di tutte le utenze (riscaldamento, acqua, luce), delle pulizie delle camere e degli spazi comuni ed eventualmente della connessione WI_FI.

La retta mensile deve essere corrisposta; anticipatamente, entro le seguenti scadenze:

  1. rata di ottobre e novembre: entro il 31 ottobre;
  2. tutti gli altri mesi: entro l’ultimo giorno del mese precedente.

L’’importo mensile relativo alla prima e/o all’ultima rata, viene calcolato tenendo conto della data di presa in consegna del posto letto (check in ) e della data di riconsegna (check out). Eventuali periodi di assenza non prevedono riduzioni della retta mensile.

Per la riconsegna del posto letto è necessario effettuare congiuntamente con il Referente del collegio un sopralluogo che attesti le condizioni di utilizzo, sottoscrivere il verbale di check - out e restituire alla reception la chiave della camera.

Al momento del check-out la camera dovrà essere lasciata pulita e sgombra da ogni effetto personale.

L’Adisu, nei limiti delle disponibilità di posti letto, procede all’accoglimento delle richieste di condivisione delle camere, indipendentemente dal genere, dietro espressa dichiarazione di volontà .

Sì. Gli studenti idonei alla borsa studio per fuori sede con posto letto, alloggiati già durante il corso dell’anno accademico precedente, potranno confermare di voler mantenere il posto letto già occupato precedentemente,  sull’istanza digitale di partecipazione al concorso, nei tempi e nelle modalità stabiliti dal bando annuale.

Sì, è possibile farlo sia nel corso delle assegnazioni per il nuovo anno accademico, sia nel corso dell'anno.

Per le assegnazioni di inizio anno fa fede la richiesta di cambio posto letto/collegio indicata sull'istanza digitale di partecipazione al concorso e si procede sulla base dei calendari di assegnazione.

Il cambio può essere richiesto per un posto letto nella stessa struttura di assegnazione o un posto letto in altra residenza.

Nel primo caso, ad es. durante il corso dell'anno, a parità di tipologia di camera (doppia x doppia o singola x singola) devi rivolgerti direttamente all'Ufficio amministrativo del collegio; il Referente verificata la disponibilità, attiverà le procedure relative al cambio di posto letto.

Diversamente, durante il corso dell'anno, per presentare richiesta di cambio collegio, o per ottenere un posto letto in camera singola anche nella medesima residenza (diversa tipologia di camera), devi compilare l’apposita istanza digitale, adeguatamente motivata, messa a disposizione nel sito ufficiale dell’Agenzia, nella sezione “Istanze digitali”.

Gli Uffici dell’Adisu di Perugia e Terni, sulla base della data e dell'ora di invio dell'istanza digitale, accertata la disponibilità di posti rispetto:

1. alla tipologia di posto letto richiesto (singola o doppia);

2. al collegio indicato;

3. alla disponibilità di posti letto per genere;

ti contatteranno per effettuare il cambio di posto letto/collegio.