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FAQ Reddito

ART. 24
DOCUMENTAZIONE REDDITI E PATRIMONI PRODOTTI ALL’ESTERO
1. I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede all’estero e ha percepito redditi e/o è proprietario
di patrimoni all’estero sono calcolati sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese di origine nel 2022 da
ciascun componente del nucleo familiare, e dal 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2022, rapportando il
valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei
componenti e alle eventuali maggiorazioni.
2. Gli studenti stranieri devono integrare l’istanza di borsa di studio presentando la documentazione attestante i
redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all’estero, mediante upload, accedendo al portale dell’Agenzia
www.adisu.umbria.it sezione Area studenti/Accesso area riservata studenti/Trasmissione documentazione –
Documentazione redditi e patrimoni posseduti all’estero, entro i seguenti termini perentori:
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a) 5 settembre 2023 (ore 12.00) per il conseguimento dell’idoneità alla borsa di studio e la conferma e/o nuova
assegnazione dei servizi mensa e alloggio a titolo gratuito con decorrenza 1 ottobre 2023;
b) 31 gennaio 2024 (ore 12.00) per il conseguimento dell’idoneità alla borsa di studio e l’assegnazione dei servizi
mensa e alloggio a titolo gratuito con decorrenza, massimo, 28 febbraio 2024.
3. Fino alla corretta e completa trasmissione della documentazione di cui al presente articolo entro i termini stabiliti,
gli studenti in possesso dei requisiti di iscrizione e di merito risulteranno idonei sospesi alla borsa di studio per
requisiti di reddito in corso di accertamento, con la possibilità di fruire a pagamento del servizio mensa alla tariffa
di euro 4.50 /pasto;
4. Lo studente è tenuto alla conservazione della documentazione dei redditi e dei patrimoni posseduti all’estero in
originale cartaceo.
5. A.Di.S.U. Umbria si riserva di chiedere in corso d’anno la predetta documentazione ai fini dell’eventuale
controllo sulla situazione reddituale.
6. Entro 15 giorni lavorativi dalla corretta e completa trasmissione della documentazione di cui al presente articolo,
gli studenti risultati idonei assegnatari di borsa di studio potranno accedere a titolo gratuito ai servizi mensa e
alloggio, quest’ultimo se richiesto e nei casi di disponibilità di posti letto.
7. Il mancato rispetto del termine di cui:
a) al precedente comma 2, lettera a) – 5 settembre 2023 – comporta l’esclusione dall’elenco degli idonei alla
borsa di studio con posto letto di cui all’art. 48, comma 1, lett. a) e dal Calendario delle assegnazioni dei posti
letto di cui all’art. 9, comma 4.
b) al precedente comma 2, lettera b) - 31 gennaio 2024 – comporta l’esclusione dal concorso.
8. La documentazione dei redditi e dei patrimoni prodotti e posseduti all’estero deve riportare le seguenti
informazioni:
a) la composizione del nucleo familiare dello studente alla data di presentazione dell’istanza con specificate le
date di nascita e lo stato civile di tutti i componenti del nucleo;
b) ove sia presente un solo genitore o nessuno:
1) le eventuali sentenze di separazione e/o divorzio dei genitori;
2) l’eventuale certificato di decesso di uno o entrambi i genitori;
3) la certificazione di irreperibilità effettuata dalle autorità competenti nel caso di uno o entrambi i
genitori irreperibili;
4) l’atto di nomina del tutore rilasciato dalle autorità competenti nel caso di presenza di tutore nello
stato di famiglia;
c) il valore del reddito conseguito nell’anno 2022, mediante certificazione rilasciata da Amministrazione
pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi lordi complessivi (incluse le tasse) da lavoro
o pensione percepiti da ciascuno dei componenti maggiorenni della famiglia nell'anno solare 2022;
d) ove siano presenti componenti maggiorenni del nucleo che non producono redditi:
1) l’eventuale condizione di non occupazione o status di casalinga;
2) l’eventuale stato di disoccupazione;
3) l’ammontare dell’eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
4) l’eventuale iscrizione a scuola o all’università (tale documento non deve essere legalizzato, ma solo
tradotto);
e) la presenza o assenza di patrimoni immobiliari alla data del 31/12/2022, precisando la superficie - espressa
in metri quadrati - degli immobili (casa e fabbricati) posseduti da tutti membri del nucleo familiare, rilasciata
da Amministrazione pubblica competente in materia catastale;
f) la presenza di patrimoni mobiliari (depositi, conti correnti, libretti di risparmio) alla data del 31 dicembre
2022 di ogni singolo componente il nucleo familiare. Nel caso in cui lo studente presenti la busta paga come
documento attestante il reddito di un componente il nucleo familiare e sia sulla stessa indicato un numero di
conto corrente bancario sul quale viene versato lo stipendio, lo stesso è tenuto a produrre la dichiarazione
della banca che attesti la giacenza media delle somme possedute nel 2022; tale documento non deve essere
legalizzato, ma solo tradotto.
9. Tutta la documentazione di cui al precedente comma 8 – come indicato nel sito del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/traduzione-elegalizzazione-
documenti.html) - dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità pubbliche del Paese ove i
documenti sono stati prodotti, avere valore legale nello stesso, ed essere:
a) legalizzata - ai sensi dell’art. 33 del DPR 445/2000 - dalle autorità diplomatiche italiane competenti per
territorio (ufficio legalizzazioni presso l’Ambasciata o Consolato Generale), oppure legalizzata con le modalità
previste dagli accordi internazionali (apposizione dell’Apostille sui documenti rilasciati dalla autorità estera,
secondo quanto prescrive la Convenzione dell’Aja/1961 tra le Nazioni aderenti o regolamenti Europei o
eventuali accordi bilaterali tra gli stati in materia di legalizzazione di documenti di diritto privato a valere per
l’estero);
b) corredata da una traduzione asseverata in lingua italiana ad opera della competente Autorità diplomatica o
consolare italiana. La traduzione può anche essere effettuata da un traduttore ufficiale accreditato. In questo
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caso dovrà essere corredata dal verbale di traduzione e la firma del redigente il verbale dovrà essere
legalizzata a mezzo apostille o presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese estero di provenienza.
10. Solo per gli studenti matricole, che si iscrivano per la prima volta ad un Ateneo/Istituto Universitario Italiano e
che arrivino in Italia con i documenti in lingua originale, recanti il timbro del Ministero degli Affari Esteri, non
tradotti e non legalizzati dall’autorità diplomatica italiana nel Paese d’origine è consentita la seguente procedura
di legalizzazione:
a) traduzione asseverata in lingua italiana;
b) vidimazione presso la propria Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano;
c) autentica della firma del funzionario diplomatico presso l’ufficio legalizzazione della Prefettura.
11. La documentazione presentata secondo le modalità di cui al precedente comma 10 è valida per il solo anno
accademico corrente e non potrà essere confermata ai fini dell’ottenimento della borsa di studio a.a. 2024/2025.
12. Nel caso di studenti provenienti da Paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane e siano
presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione di cui al precedente comma 8 (ad esempio: conflitti,
calamità naturali, tensioni diplomatiche, ecc…), a fronte di debita certificazione attestante tale impossibilità
rilasciata da Autorità o Organizzazioni internazionali accreditate, da valutare caso per caso, sarà accettata quella
eventualmente già in possesso dello studente, ove conforme alla normativa vigente.
13. Nel caso di studenti provenienti da Paesi a basso sviluppo umano, sulla base dell’elenco di cui all’apposito
decreto del MUR per l’anno accademico 2023/2024, dovrà essere consegnata apposita certificazione di non
appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale redatta e rilasciata
esclusivamente dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza.
14. Non saranno in alcun modo accettate:
a) documentazioni prive di legalizzazione, seppur corredate di traduzione asseverata;
b) dichiarazioni in forma di autocertificazione o affidavit rilasciate sulla base di semplici dichiarazioni dello
studente o dei suoi familiari, nemmeno se redatte da autorità diplomatiche estere sul territorio italiano.
15. Gli studenti stranieri che hanno presentato nel corso dell’anno accademico 2022/2023 la documentazione
inerente il reddito del proprio nucleo familiare, la sua composizione e la consistenza del patrimonio mobiliare e
immobiliare riferita all’anno 2021, ove beneficiari di borsa per lo stesso anno accademico, hanno facoltà di
confermarla in sede di istanza digitale di borsa e non sono tenuti a presentare altra documentazione, ad eccezione
di quanto previsto dal precedente comma 11.