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FAQ Merito

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, a partire dal secondo anno, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" che matura sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

  • 5 crediti (se utilizzati per la prima volta per il secondo anno di corso)
  • 12 crediti (se utilizzati per la prima volta per il terzo anno di corso)
  • crediti (se utilizzati per la prima volta per il settimo semestre di un corso di laurea o a partire dal quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico).

 

Qualora lo studente non utilizzi per intero i crediti bonus a disposizione per l’anno di corso frequentato, potrà utilizzare la quota residua negli anni successivi.

I crediti bonus NON SONO crediti formativi e non vengono equiparati ad esami sostenuti, pertanto dopo il loro utilizzo il conteggio dei CFU riparte dai crediti effettivamente conseguiti.

I crediti bonus NON POSSONO essere utilizzati per poter raggiungere i 20 CFU, in caso di laurea triennale e laurea a ciclo unico, o i 30 CFU in caso di laurea magistrale, richiesti agli studenti matricole.

ES. 1

Mario ha frequentato  il 1° anno di un corso di laurea triennale ed ha sostenuto esami per un totale di 21 CFU. Come previsto da bando, Mario ha maturato 5 crediti bonus. Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito necessari per il 2° anno avrà quindi la possibilità di utilizzarne 4 ed arrivare così ai 25 richiesti. Negli anni successivi, però, Mario non maturerà più crediti bonus ed avrà a disposizione solamente 1 credito bonus residuo;

 

ES. 2

Mario ha frequentato  il 2° anno di un corso di laurea triennale ed ha sostenuto esami per un totale di 72 CFU. Come previsto da bando, Mario ha maturato 12 crediti bonus, perché mai utilizzati a partire dal secondo anno. Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito necessari  per il 3°anno, avrà quindi la possibilità di utilizzarne 8 crediti bonus ed arrivare così agli 80 richiesti. Negli anni successivi, però, Mario non maturerà più crediti bonus ed avrà a disposizione solamente 4 crediti residui;

 

ES. 3

Mario ha frequentato il 1° anno di un corso di laurea magistrale ed ha sostenuto esami per un totale di 16 CFU Come previsto da bando, Mario ha maturato 15 crediti bonus poiché mai utilizzati durante il corso di laurea triennale. Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito necessari per il 2° anno, Mario avrà quindi la possibilità di utilizzarne 14 CFU ed arrivare così a 30 richiesti. Negli anni successivi, però, Mario non maturerà più crediti bonus ed avrà a disposizione solamente 1 punto bonus residuo.

N.B.: Non avendo sostenuto esami per un totale di 20 CFU entro il 10 agosto Mario non avrà diritto all’erogazione del saldo della BORSA Di Studio relativa al primo anno del corso di laurea magistrale. Nel caso in cui Mario non raggiunga i 20 CFU entro il 30 novembre, decadrà dai benefici e dovrà restituire le somme ricevute ed il corrispettivo in servizi di cui ha beneficiato durante il primo anno di laurea magistrale.

Sono considerati CFU in attesa di convalida, quei crediti formativi relativi a:

  • esami sostenuti all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale;
  •  
  • passaggi di corso;
  • tirocini tecnico/pratici iniziati, ma non ancora conclusi alla data del 10 agosto per i quali lo studente non ha facoltà di scelta rispetto al periodo di frequenza;

 Si tratta quindi di tutti quei casi in cui lo studente abbia inoltrato richiesta presso i competenti organi degli atenei o istituti universitari per il relativo riconoscimento, poiché tali crediti non risultano essere ancora registrati né conseguiti.

Gli studenti che dichiarano CFU in attesa di convalida, non riceveranno la I rata della Borsa di Studio entro il 31 dicembre. Infatti il controllo sulla reale maturazione di tali crediti verrà effettuato entro la data del 31 Marzo al fine di poter procedere o meno alla eventuale liquidazione della I rata. Non sono considerati in nessun caso crediti in attesa di convalida quelli relativi alla votazione finale e quelli che fanno riferimento a moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva, ovvero che richiedono ancora il completamento.

Lo studente ripetente o fuori corso intermedio è quello studente iscritto e frequentante che non abbia superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all’anno di corso successivo. Il possesso di tale requisito determina l’ammissione o meno al concorso per la concessione della Borsa di Studio o l’eventuale revoca, in base ai controlli effettuati nei  rispettivi atenei o istituti universitari umbri.

Non avendo conseguito i 20 CFU previsti da bando, lo studente non avrà diritto all’erogazione del saldo della Borsa di Studio. Al fine di poter mantenere l’idoneità e non essere dichiarato decaduto, con conseguente restituzione delle somme percepite e del corrispettivo dei servizi goduti, dovrà acquisire i 20 CFU richiesti entro la data del 30 novembre.

Non avendo conseguito i crediti necessari al mantenimento dell’idoneità, lo studente matricola che al 30 novembre matura meno di 20 CFU decadrà dal beneficio assegnato. La decadenza verrà dichiarata tramite un provvedimento che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

La decadenza dai benefici comporta la restituzione delle somme eventualmente riscosse relative alla Borsa di Studio, alla Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, all’importo eventualmente corrisposto come contributo della Mobilità Internazionale ed al valore corrispettivo dei servizi ad essa associati.

Nel caso in cui lo studente ritenga che ricorrano le giuste motivazioni, potrà presentare  istanza di riesame al provvedimento di decadenza in modo che la propria posizione possa essere rivalutata ed eventualmente variata. L’istanza di riesame per la rivalutazione della propria posizione è presentabile SOLAMENTE con riferimento all’atto di decadenza.

In seguito alla pubblicazione dell’atto di decadenza, in assenza di istanza di riesame, l’Agenzia procederà ad individuare, attraverso un atto detto di “contabilizzazione degli importi”, la somma esatta che lo studente è tenuto a restituire, sia in riferimento alla quota di Borsa di Studio percepita, alla Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e all’importo eventualmente corrisposto come contributo della Mobilità Internazionale, sia in riferimento al valore corrispettivo dei servizi abitativi e ristorativi usufruiti. Non è ammessa istanza all’atto di contabilizzazione che possa riguardare la posizione di “decaduto” dello studente, già dichiarata con l’atto di decadenza. L’eventuale istanza presentata all’atto di contabilizzazione, potrà riguardare esclusivamente la correttezza o meno delle somme richieste.

L’esito della contabilizzazione, le modalità e le scadenze con cui le somme potranno essere restituite verranno notificato allo studente tramite raccomandata all’indirizzo di residenza indicato al momento di presentazione dell’istanza online.

La prima cosa da fare sarà quella di rilevare tale situazione presso la Segreteria studenti dell'università competente, richiedendo che il proprio profilo di merito sia aggiornato. Sarà poi necessario segnalare la situazione anche al competente ufficio dell’Agenzia, attraverso istanza online, con cui potrà essere illustrata la problematica riscontrata. Se necessario, l’ufficio provvederà poi a contattare  direttamente la Segreteria interessata.

Nel calcolo dell’anzianità universitaria vengono presi in considerazione TUTTI gli anni di iscrizione universitaria a partire dall’anno di prima immatricolazione. Anche nel caso di trasferimento da altra Università o Istituto universitario, l’anzianità viene calcolata a partire dall’anno di prima immatricolazione a tale Università o Istituto.

È consentita, ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione, una sola rinuncia agli studi: in questo caso se lo studente si immatricola di nuovo verrà considerato al primo anno di iscrizione universitaria.

L’anzianità di iscrizione in questo caso viene calcolata dall’anno di immatricolazione al corso di laurea magistrale.

Nella compilazione della domanda online,quindi, lo studente  dovrà indicare come anno di prima immatricolazione quello alla magistrale e non quello della triennale.